Indennita' per i lavoratori del settore agricolo e della pesca Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • a)titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • b)titolari di pensione. L'indennita' di cui al comma 1:
  • a)non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b)e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
  • c)non e' cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
  • d)e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ((al Ministero)) dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' una tantum di 950 euro. L'indennita' non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 69, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29758/2025

    11 novembre 2025

    Agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt. 30 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 84, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), e 69, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021), e non anche quelli previsti dalle disposizioni emergenziali per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari.

    Art. 69 · Art. 30 cura italia · Art. 84 rilancio

    Rassegna di novembre 2025, p. 104 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al tolto: ministero aggiunto: Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art69 · fonte del testo

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