Art. 13 jobs act — Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Testo vigente dal 24 giugno 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13 jobs act, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5451/2026

    11 marzo 2026

    In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la prestazione, instaura un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso per l'imposizione fiscale, ex art. 9, comma 1, prima parte del d.lgs. n. 22 del 2015, non decade dalla prestazione in godimento se i giorni di effettivo lavoro svolti non sono superiori a sei mesi, dovendosi avere riguardo, per le peculiarità di tale rapporto, non alla durata prestabilita nel contratto ma a quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative.

    Art. 13 jobs act

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 291 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13 · fonte del testo

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