Art. 2 — Caratteristiche degli strumenti finanziari
La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige (( (di seguito anche denominata: "Emittente"))) che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- a)sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- b)prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
- c)sono a tasso fisso;
- d)sono denominati in euro;
- e)non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
- f)non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.
Testo vigente dal 10 marzo 2019
