Art. 2 — Caratteristiche degli strumenti finanziari

La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • a)sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
  • b)prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
  • c)sono a tasso fisso;
  • d)sono denominati in euro;
  • e)non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
  • f)non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237~art2 · fonte del testo

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