Art. 10 — Impianti di depurazione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali. ((...)) e' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese, avente il compito di valutare, in relazione agli obiettivi di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, la presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, nonche' di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia.
Testo vigente dal 3 agosto 2008
