Art. 1 — Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute. 3 In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita' richiesta, ovvero la veridicita' delle certificazioni non sia stata attestata dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti. 3 Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonche' degli altri affidatari inadempienti. 3 Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati. 3 Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto".

Testo vigente dal 29 gennaio 2006

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 2005 al 29 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-02-17;14~art1 · fonte del testo

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