Art. 2 — Danno ambientale
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 221.
Abrogato dal 2 febbraio 2016
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 221.
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4 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2009 al 2 febbraio 2016. 838 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o piu' siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o piu' transazioni globali, con una o piu' imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene concordato con le imprese interessate e comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicita' nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento sullo schema di contratto. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi a tale data. La stipula del contratto di transazione comporta altresi' la facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformita' alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attivita' di impresa e non contrasti con eventuali necessita' di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1. 7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge lO febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni. dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale e' inferiore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 28 dicembre 2015, n. 221
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208~art2 · fonte del testo
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