Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento

costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal

Tribunale di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da Mallardo

Giovanni, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, chiamato a

pronunciarsi in merito ad una istanza intesa ad ottenere la

declaratoria di estinzione della pena principale e di quelle

accessorie a seguito di concessione della liberazione condizionale a

suo tempo disposta a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n.

304, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della medesima legge, nella parte in cui prevede la

revoca della liberazione condizionale "in ogni tempo" ove si

realizzino le condizioni che la norma stessa individua (commissione

di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della

reclusione superiore nel massimo a quattro anni ovvero se risulti che

la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di

dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità).

Dopo aver posto in risalto le notevoli peculiarità che

caratterizzano - rispetto all'istituto previsto dall'art. 176 del

codice penale - la liberazione condizionale "speciale" introdotta a

favore dei condannati per fatti di eversione che abbiano beneficiato

delle attenuanti della dissociazione o della collaborazione stabilite

dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 304 del 1982, il giudice a

quo segnala anche le profonde diversità che separano nettamente fra

loro il regime della revoca sancito dalla norma oggetto di

impugnativa, rispetto alla disciplina che l'art. 177 del codice

penale detta in tema di revoca della liberazione condizionale ed

estinzione della pena. Diversità di disciplina, prosegue il giudice

rimettente, che ha indotto la giurisprudenza a ritenere inapplicabile

all'istituto previsto dalla legge speciale la libertà vigilata a

norma dell'art. 230, primo comma, numero 2, del codice penale,

proprio perché, non essendo prevista come causa di revoca la

violazione dei relativi obblighi, l'eventuale inottemperanza della

misura risulterebbe priva di qualsiasi sanzione.

Da ciò una "differenziazione ontologica" fra i due istituti posti

a raffronto, giacché, mentre quello disciplinato dall'art. 176 del

codice penale si atteggia nella prassi giudiziaria come misura

alternativa diretta a favorire il reinserimento sociale, in quanto la

reclusione è convertita in una misura limitativa della libertà

personale (tale dovendosi infatti qualificare la libertà vigilata,

anche alla luce della sentenza di questa Corte n. 282 del 1989),

l'istituto previsto dalla legge speciale non assume certo le

caratteristiche di misura alternativa, proprio perché non opera la

sostituzione della pena con un'altra ma si limita a far cessare

l'esecuzione della pena. Gli istituti, dunque, anche se nominalmente

uguali, presentano una diversa natura, al punto da indurre il giudice

a quo a ritenere la liberazione condizionale "speciale" più vicina

alla sospensione condizionale della pena (o al nuovo istituto

introdotto dall'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto

si sarebbe "in presenza di una rinuncia da parte dello Stato

all'esecuzione della condanna, che interviene nella fase esecutiva e

non in quella di cognizione". Tenuto conto, quindi, di tale

assimilazione "sul piano sistematico" e considerate le previsioni

dettate in tema di estinzione del reato dall'art. 167 del codice

penale (la cui disciplina generale è ripresa dall'art. 7 della legge

n. 304 del 1982) e di estinzione della pena dall'art. 93 del d.P.R.

n. 309 del 1990, la mancata previsione di un termine nell'art. 9

della legge n. 304 del 1982 determina, secondo il giudice a quo, una

ingiustificata disparità di trattamento "tra condannati ammessi, sia

pure con modalità e presupposti diversi, a fruire dello stesso

beneficio".

D'altra parte, osserva ancora il rimettente, la possibilità di

revocare in ogni tempo la liberazione condizionale non consente di

individuare il momento a partire dal quale può calcolarsi il decorso

del termine per ottenere la riabilitazione ed impedisce il decorso

dei termini di prescrizione della pena. L'impossibilità, quindi, di

conseguire la riabilitazione e, dunque, l'estinzione delle pene

accessorie e degli altri effetti penali della condanna,

contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto si crea senza alcuna valida ragione "una

categoria di condannati diversi", e con l'art. 27, terzo comma, della

medesima Carta, giacché la riabilitazione "rappresenta il punto

terminale del cammino del condannato verso il completo reinserimento

sociale" e l'impossibilità di ottenere per suo tramite l'estinzione

delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna

mantiene in vita una serie di vincoli che non tengono alcun conto del

ravvedimento del condannato e del suo reinserimento sociale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982,

n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), nella

parte in cui stabilisce che è possibile "in ogni tempo" la revoca

della liberazione condizionale concessa ai sensi dell'art. 8 della

stessa legge. A parere del giudice a quo, la revocabilità sine die

del beneficio, sancita dalla norma oggetto di impugnativa al

realizzarsi delle condizioni ivi previste, determina effetti

confliggenti con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

in quanto l'impossibilità di conseguire la riabilitazione, e con

essa l'estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della

condanna, da un lato "crea senza alcun giustificato e plausibile

motivo una categoria di condannati diversi", generando una disparità

di trattamento tra persone ammesse a godere di benefici analoghi,

dall'altro si pone in contrasto con il principio costituzionale della

funzione rieducativa della pena, giacché "lascia persistere una

serie di limitazioni a prescindere dal ravvedimento e dal

reinserimento sociale del condannato".

2. - Sono note le ragioni di politica criminale che hanno ispirato

la disciplina di particolare favore dettata dalla legge n. 304 del

1982; e sulla "logica" sottesa a tale provvedimento sono fin troppo

eloquenti gli animati dibattiti svoltisi nel corso dei lavori

parlamentari, dal cui serrato dipanarsi traspare con chiarezza la

precisa scelta di introdurre un complesso di strumenti normativi

eccezionali, volti ad assecondare la dissociazione dall'allora

tristemente avvertito fenomeno della criminalità di tipo eversivo.

La liberazione condizionale speciale si iscriveva appieno in quella

logica, appalesandosi come strumento di natura squisitamente premiale

che relegava sullo sfondo la funzione rieducativa che, al contrario,

costituisce l'essenza dell'omonimo istituto ordinario. Come dottrina,

giurisprudenza e lo stesso giudice a quo ammettono, infatti, alla

liberazione condizionale prevista dalla normativa impugnata non si

accompagna la libertà vigilata, rendendosi così evidente come il

provvedimento liberatorio non sia volto al recupero "controllato" del

condannato ma, assai più semplicemente, ad impedire la prosecuzione

della esecuzione della pena. È significativo, a tale proposito, che

nel disegno di legge di iniziativa governativa (n. 1562 presentato al

Senato della Repubblica il 12 settembre 1981) fosse espressamente

prevista, all'art. 11, la inapplicabilità della "disposizione di cui

all'art. 230, n. 2, del codice penale" e si motivasse tale scelta

osservando come gli obblighi connessi alla libertà vigilata potevano

costituire "un ostacolo di fatto ad un eventuale espatrio" quando,

invece, si intendeva "non impedire che fra le misure adottabili nel

corso del Programma per la protezione dei testimoni" si potesse "far

ricorso anche all'espatrio".

La possibilità di revocare in ogni tempo la liberazione

condizionale, pertanto, si correlava intimamente al carattere

eminentemente premiale dell'istituto, così da fungere come adeguata

remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni

collaborative per ottenere i benefici: un aspetto, quest'ultimo, che

trovava poi un simmetrico complemento nella eccezionale revisione in

peius prevista dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, non a

caso recepita più di recente, in tema di criminalità mafiosa,

nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Una eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale, dunque, inciderebbe

direttamente su una precisa scelta operata dal legislatore, facendo

venir meno proprio quella funzione di remora che la revocabilità del

beneficio deve assumere nel sistema: il tutto, per di più, aggravato

dal fatto che si verrebbe a creare un istituto "nuovo" e tale da

generare esso stesso conseguenze di assai dubbia ragionevolezza, dal

momento che si assisterebbe al paradosso di far dipendere la

possibilità di revoca della liberazione condizionale dalla

circostanza, del tutto occasionale, che la sentenza la quale accerti

la falsità delle dichiarazioni sia divenuta irrevocabile prima o

dopo l'estinzione della pena in relazione alla quale il beneficio è

stato concesso. D'altra parte, non si vede per quale ragione, stante

proprio la peculiarità dell'istituto, il termine per la

riabilitazione dovrebbe essere assimilato in toto a quello previsto

per la riabilitazione ordinaria, ben potendo il legislatore prevedere

una diversità di regime in funzione della eterogeneità delle

situazioni, una delle quali - va aggiunto - connotata da quella

"eccezionalità" tipica dei provvedimenti di emergenza, fra i quali

va certamente iscritta la legge n. 304 del 1982.

D'altronde, è lo stesso rimettente a mostrarsi consapevole delle

notevoli peculiarità che caratterizzano la liberazione condizionale

"speciale" rispetto all'omonimo istituto disciplinato dall'art. 176

del codice penale, al punto da tentare ardite assimilazioni con altri

istituti che per la verità presentano caratteristiche quanto mai

variegate, quali la sospensione condizionale della pena che, pure,

riceve disciplina anch'essa speciale ad opera dell'art. 7 della

medesima legge n. 304 del 1982, ovvero la particolare ipotesi di

sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'art.

90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in favore dei condannati

tossicodipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico di

recupero. Tentativi, quelli accennati, che rivelano la sostanziale

impossibilità di ricondurre all'interno di un fenomeno unitario

istituti che per caratteristiche, disciplina positiva e ratio che li

ispira, presentano connotazioni fra loro profondamente eterogenee e

che pertanto si appalesano del tutto inidonei a fungere da adeguati

tertia comparationis agli effetti della soluzione delle censure che

il giudice a quo propone.

Ecco svelarsi, dunque, l'intima contraddittorietà che inficia la

premessa stessa da cui ha tratto alimento la questione. Da un lato,

infatti, si postula la "differenziazione ontologica" che separerebbe

nettamente tra loro la liberazione condizionale ordinaria da quella

speciale; dall'altro si enuncia un petitum meramente caducatorio che

dovrebbe rendere omologhi i due istituti. In sostanza, nella

prospettiva che il giudice a quo sembra coltivare, le due forme di

liberazione condizionale manterrebbero inalterate le proprie

caratteristiche, ma produrrebbero i medesimi effetti estintivi,

attraverso la vanificazione del meccanismo della revoca in ogni tempo

che costituisce proprio la connotazione più saliente della

liberazione condizionale speciale. Ove accolta, pertanto, la

soluzione che il rimettente sollecita darebbe vita ad una sorta di

ibrido tertium genus del tutto nuovo nel panorama degli istituti

positivamente disciplinati.

La pluralità delle possibili soluzioni, nessuna delle quali

costituzionalmente imposta, determina, quindi, l'inammissibilità

della questione, giacché spetta soltanto al legislatore il potere di

individuare un adeguato meccanismo correttivo che determini

l'auspicabile effetto di non escludere da un importante strumento di

emenda, quale è la riabilitazione, i condannati che si siano avvalsi

della normativa oggetto di censura, specie nelle ipotesi in cui, come

nel caso dedotto, si trovavano nelle condizioni per beneficiare della

liberazione condizionale ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa

dell'ordinamento costituzionale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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