Art. 7 — Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva
Il comma 2 dell'articolo 16 del ((decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,)) e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto, gli enti pubblici di cui al primo periodo)) adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformita' ((alle disposizioni del presente articolo)). Decorso ((il termine di cui al secondo periodo)), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, ((si provvede alla nomina di un)) commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ((,)) con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione ((delle disposizioni del presente articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 2 marzo 2025
