Art. 5 — Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

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A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorita' per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alla risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonche' la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorita' e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. All'articolo 94-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 7-bis:
  • 1)al primo periodo, le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di quarantotto mesi»;
  • 2)al secondo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»;
  • b)al comma 7-quinquies:
  • 1)all'alinea sostituire le parole «e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
  • 2)alla lettera b) le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituire dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
  • 3)dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952 n. 1221 ». Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualita' di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e puo' nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo puo' essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 al 2 marzo 2025

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