Art. 3-quater — Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso
((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attivita' aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonche' la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.)) ((Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attivita' e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Testo vigente dal 20 luglio 2025
