Art. 2 — Partecipazione alle riunioni del CIPE
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1999 al 1 gennaio 2016. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art2 · fonte del testo
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