Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui agli articoli 1 e 2. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI ed ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno ed alle indicazioni e criteri di cui al comma 1. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero stesso di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge e' posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti gli investimenti degli enti di gestione per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988. La erogazione dei fondi e' subordinata all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorita' per iniziative nel Mezzogiorno, e dell'osservanza della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Ove tale riserva non risulti osservata, l'erogazione dei fondi e' sospesa ai sensi dell'ottavo comma del suddetto articolo. Il Ministro delle partecipazioni statali informa il Parlamento ogni semestre dell'avvenuto accertamento e delle erogazioni effettuate in base ad esso.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-07;42~art4 · fonte del testo

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