Art. 40 — Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane
((1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)).
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2017 al 24 giugno 2017. 165 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: La sanzioneaggiunto: 1. Le sanzioni di cui al comma 723tolto: , lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,tolto: trova applicazioneaggiunto: non si applicano nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regionitolto: Sicilianaaggiunto: siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016tolto: , nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente e' firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo di revisione economico-finanziariaaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art40 · fonte del testo
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