Art. 23-bis — Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa

Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualita' dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo. 8 Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma1 e' esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le modalita' di cui al comma 1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 ((e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021)), da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto ((, o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)). Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

  • a)quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
  • b)quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

8

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 130) che "Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la destinazione del Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' estesa al settore zootecnico. La dotazione del medesimo Fondo e' a questo fine incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. 7 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le modalita' di cui al comma 1-ter. tolto: 1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1 milione di eurotolto: , per ciascuna delle annualita' 2018, aggiunto: per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 aggiunto: e di 2 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa … del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinettoaggiunto: , o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art23bis · fonte del testo

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