Art. 1 — Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino

Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente: «Art. 23.1 (Misure per la competitivita' della filiera e il miglioramento della qualita' del latte ovino e dei suoi derivati). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte ovino attraverso il sostegno ai ((contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)), nonche' attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto ((della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy)). ((3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006)). 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 29 maggio 2019

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Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2019 al 29 maggio 2019. 44 parole tolte, 163 parole aggiunte.

… favorire la qualita' e la competitivita' del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti tolto: e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei aggiunto: di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP)tolto: , aggiunto: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore … modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo contotolto: , fra l'altro, aggiunto: della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, tolto: della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di aggiunto: e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovaniletolto: , nonche' della promozione della aggiunto: nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy. 3. tolto: Per gli interventi aggiunto: Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1tolto: , il contributo e' concesso nel rispetto dei massimali stabiliti aggiunto: devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea aggiunto: rispettivamente agli aiuti de minimis aggiunto: e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-29;27~art1 · fonte del testo

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