Art. 23.1 — Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Testo vigente dal 29 maggio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art231 · fonte del testo

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