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L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948 n. 20, viene sostituito come appresso: Art. 1. - Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti: 1° in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza; 2° in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di, pubblica utilita', o comunque garantite dallo Stato; 3° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualita' dovute dallo Stato; 4° in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti para-statali, ad enti o societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purche' assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; 1 5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonche' agli enti morali ed alle societa' costituite con lo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case popolari ed economiche, sempreche' tali enti e societa' abbiano ottenuto il contributo statale; 6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione. 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

1

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Tra le forme di impiego in mutui, di cui ai punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o societa' aventi partecipazione azionaria stato di maggioranza diretta o indiretta".

L. 19 ottobre 1956, n. 1224

7

La L. 19 ottobre 1956, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610". Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 1: "Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 22 novembre 1956 al 7 agosto 1962

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 novembre 1956. 1 parola tolta.

… assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; tolto: 1 5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonche' agli enti morali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 ottobre 1956, n. 1224

    La L. 19 ottobre 1956, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610". Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 1: "Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni".

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art20 · fonte del testo

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