Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1965, n.759.
Abrogato dal 1 marzo 1966
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1965, n.759.
Abrogato dal 1 marzo 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1956 al 1 marzo 1966. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000. Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra"aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N.759.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art8 · fonte del testo
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