Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione di riversibilita' di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente L. 1.600.000 e' riversibile per intero e la residua parte e' riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione e' riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'articolo 2 della presente legge. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria. Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare L. 422.500 per le pensioni di riversibilita' ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilita' previste dal comma secondo.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art4 · fonte del testo

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