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Miscellanea
Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari
Legge 18 novembre 1975, n. 586
- Aggiornato al
- 5 dicembre 1975
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza…
- Art. 2Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli…
- Art. 3Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di…
- Art. 4Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione di…
- Art. 5Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di…
- Art. 6Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di pensione…
- Art. 7Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1974, vengono…
- Art. 8Le norme contenute nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle…
- Art. 9I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di…
- Art. 10Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il…
- Art. 11L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' modificato nel senso…
- Art. 12Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi…
- Art. 13Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma dell'articolo…
- Art. 14All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni…
