Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dall'articolo 1 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata ne' inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313: dall'ottava alla sesta, a L. 1.600.000; dalla quinta alla seconda, a L. 2.200.000; per la prima, a L. 3.000.000; ne' superiore, in ogni caso, a L. 3.683.000 annue. La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 della legge stessa e dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 520 mila annue. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e con l'articolo 17 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art3 · fonte del testo

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