Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituito:

  • a)dalla quota di indennita' determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
  • b)dall'eventuale quota di indennita' che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85. Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna. Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennita' una volta tanto e' pari alla meta' di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1973, n. 184 (in G.U. 02/01/1974, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui riduce alla meta' la misura delle indennita' per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie".

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 184/1973

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1973

    L'indennità "una tantum" liquidata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente costituisce, come la pensione, parte del compenso dovuto per il lavoro prestato la cui corresponsione differita serve ad agevolare eventuali difficoltà economiche che possono insorgere quando viene meno la retribuzione. La misura dell'indennità deve essere quindi commisurata in proporzione della durata del lavoro prestato e della complessiva retribuzione di carattere continuativo senza che il motivo che da' luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore o dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza, come, tra l'altro, è stabilito per la quasi totalità della categoria dei lavoratori. Va pertanto dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 5, ultimo comma, l. 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui riduce alla metà la misura dell'indennità per il personale degli enti locali cessato dal servizio per dimissioni volontarie.

    Art. 5 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 1 Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1965 al 3 gennaio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1973, n. 184 (in G.U. 02/01/1974, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui riduce alla meta' la misura delle indennita' per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art5 · fonte del testo

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