Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo

comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti

di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti

locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse

pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero

del tesoro), e dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424

(Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la

sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente

pubblico), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1971 dalla Corte

dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Giustozzi

Franco contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del tesoro, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12

luglio 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Giustozzi Franco e della

Direzione generale degli Istituti di previdenza;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Aurelio Schwarzenberg, per il Giustozzi, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per la

Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Giustozzi Franco, impiegato di segreteria dell'Azienda elettrica

municipalizzata di Macerata, dal 1 gennaio 1969 cessava dal servizio

per dimissioni volontarie e il direttore generale degli Istituti di

previdenza, quale amministratore della Cassa per le pensioni ai

dipendenti degli Enti locali, con decreto 28 novembre 1969, n. 23947,

liquidava a titolo di indennità la somma di lire 2.040.850 sulla base

di anni 13, mesi 6 e giorni 29 di servizio utile, disponendo la

devoluzione di essa all'Istituto nazionale della previdenza sociale per

la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2

aprile 1958, n. 322. La misura integrale della indennità in base al

servizio prestato sarebbe stata in effetti di lire 4.081.700, ma,

tenuto conto che la cessazione dal servizio si era verificata per

dimissioni volontarie, era stata ridotta alla metà, ai sensi dell'art.

5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Avverso il suddetto decreto il Giustozzi proponeva ricorso alla

Corte dei conti denunziando, tra l'altro, la illegittimità

costituzionale del menzionato art. 5 della legge n. 965 in riferimento

all'art. 36 della Costituzione.

La Corte dei conti - terza sezione giurisdizionale - su conforme

parere del pubblico ministero, con ordinanza 6 novembre 1971 ha accolto

l'eccezione del Giustozzi e, sospeso il giudizio, ha rimesso gli atti a

questa Corte per la relativa decisione. Con la stessa ordinanza,

altresì, la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio anche la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966,

n. 424, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Nel presente giudizio si è costituito il Giustozzi e la Direzione

generale degli Istituti di previdenza (C.P.D.E.L.) rappresentata e

difesa dall'Avvocatura dello Stato. Quest'ultima ha concluso chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

L'ordinanza della Corte dei conti solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26

luglio 1965, n. 965, il quale, per i dipendenti degli enti locali

iscritti alla relativa Cassa pensioni, riduce a metà - quando cessano

dal servizio per dimissioni volontarie - l'importo della indennità

"una volta tanto", che viene invece corrisposta per intero quando la

cessazione del rapporto di lavoro avvenga per altro titolo

(raggiungimento dei limiti di età, inabilità fisica, e perfino

provvedimenti disciplinari o condanne penali).

Sarebbero fondati i dubbi di legittimità di questa norma in

riferimento all'art. 36 della Costituzione dopo che la Corte

costituzionale ha affermato che la pensione riveste carattere di

retribuzione differita, dal momento che il diritto del lavoratore ad

una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

prestato deve intendersi rivolto non soltanto alla retribuzione

corrisposta durante il servizio, ma anche a quella differita. La quale,

nel vigente sistema previdenziale, può essere di due tipi: pensione o

indennità "una volta tanto". Inoltre, a proposito della indennità di

anzianità spettante ai lavoratori ex art. 2120 del codice civile, la

Corte ha escluso che i motivi della risoluzione del rapporto (colpa del

lavoratore o dimissioni volontarie) possano influire sull'obbligo della

corresponsione di detta indennità. La norma impugnata appare, poi, in

contrasto con l'art. 3 Cost. giacché può risultare lesivo del

principio di uguaglianza che venga attribuita in misura intera

l'indennità in esame a coloro che cessino dal servizio perfino per

provvedimento disciplinare o condanna penale, e venga invece

corrisposta in misura ridotta a chi cessi per volontarie dimissioni.

In contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. sarebbe ancora l'art. 1

della legge 8 giugno 1966, n. 424, che abroga le disposizioni che

prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento

disciplinare, la perdita, riduzione o sospensione del diritto del

dipendente dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento della

pensione, o di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in

conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza. e l'art. 2 ha

ripristinato nei confronti dei medesimi la pensione o le indennità

perdute, ridotte o sospese. Detti articoli non comprendono, accanto ai

dipendenti colpiti da provvedimenti disciplinari o penali, coloro che

sono cessati dal servizio per dimissioni, meritevoli tuttavia anch'essi

di un trattamento quanto meno di uguale favore.

La questione, che va decisa in base ai principi enunciati dalla

suindicata giurisprudenza della Corte, è fondata.

L'indennità una tantum liquidata in occasione della cessazione

del rapporto di lavoro dipendente, costituisce anch'essa - come la

pensione - parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui

corresponsione viene differita allo scopo di agevolare il superamento

delle difficoltà economiche, possibili ad insorgere nel momento in cui

viene meno la retribuzione. Per assolvere a tale finalità, che sta a

base del differimento del pagamento, la misura dell'indennità viene

determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato ed alla

complessiva retribuzione di carattere continuativo, senza che il motivo

che dà luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore o

dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la corresponsione della

indennità in misura ridotta non si risolve affatto nella perdita del

diritto e che, comunque, ai fini della iscrizione della posizione

previdenziale all'INPS per la liquidazione della pensione, l'importo

viene calcolato sull'intera retribuzione percepita dal lavoratore per

tutto il periodo del servizio prestato. Questi argomenti però non

valgono a rendere legittima la riduzione della indennità. Ed invero,

da un canto, questa ha una sua particolare autonomia, sotto il riflesso

economico e sociale, rispetto alla pensione, e, dall'altro, la norma

impone una decurtazione, che - come esattamente osserva l'ordinanza -

è di rilevante misura, tale da tradursi, sostanzialmente, in una

perdita parziale del diritto.

La proposta questione appare fondata anche in riferimento all'art.

3 della Costituzione. Infatti, dopo le sentenze di questa Corte

riguardanti le pensioni e le indennità spettanti per la cessazione del

rapporto di lavoro, e dopo le disposizioni della legge 8 giugno 1966,

n. 424, la sopravvivenza della norma impugnata determinerebbe una

ingiustificata ineguaglianza di trattamento tra i dipendenti di enti

locali che lasciano il servizio per dimissioni volontarie e gli

appartenenti ad altre categorie di lavoratori.

Va dichiarata pertanto la illegittimità costituzionale dell'art.

5, ultimo comma, della legge n. 965 del 1965, nei limiti proposti

dall'ordinanza di rimessione.

Rimane assorbito l'esame della questione sollevata per la legge n.

424 del 1966, in quanto la eventuale pronuncia della illegittimità

costituzionale di questa legge svolgerebbe soltanto una funzione

concorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma,

della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di

quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

e agli insegnanti, modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni

facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro), nella parte in cui riduce alla metà la misura delle

indennità per il personale cessato dal servizio per dimissioni

volontarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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