Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza spettante a carico totale o parziale della Cassa stessa, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi. Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 1958 e quella di pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennita' una volta tanto o della pensione, in nessun caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme di cui al comma precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto va effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la quale compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, in ogni caso nella nuova misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

Testo vigente dal 14 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-22;1554~art1 · fonte del testo

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