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Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1 gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, si applicano le norme di cui al presente ed ai successivi articoli 16 e 17. Per i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano nel bilancio di previsione dell'anno 1949 uno stanziamento per entrate effettive di almeno 80 milioni di lire viene esteso il beneficio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con le norme e le modalita' fissate nello stesso articolo. A domanda degli enti, da presentarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalle successive date di iscrizione alle Casse di previdenza, e' tuttavia consentito che l'onere ad essi derivante per l'applicazione del predetto art. 13 venga sostituito dal versamento di un contributo pari al valore capitale, ridotto del 10 per cento, della differenza tra le due pensioni teoriche dirette calcolate alla data della domanda, tenendo conto dell'intero servizio utile alla data della domanda stessa e soltanto di quello reso con iscrizione alla Cassa di previdenza. Il contributo puo' essere versato in non piu' di dieci rate annuali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 28 dicembre 1962

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