Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1953, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza, sociale ammessi alla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza, con onere ripartito era Cassa ed Ente, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli articoli 15), 17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo precedente, l'indennita' una volt a tanto determinata sul complessivo periodo utile 2 ed attribuita per quote tra Cassa, ed Ente: qualora si tratti di servizio di carattere non permanente, compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla Cassa e con la riduzioni ad un terzo per la quota attribuita all'Ente, che fin tal caso non ha facolta' di sostituirsi all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete agli intetessati per intero ed il relativo onere e' assunto a totale carico della Cassa.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art23 · fonte del testo

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