I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art14 · fonte del testo

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