L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100. Per le pensioni ripartite a carico di due o piu' Istituti di previdenza di cui all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione. Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art2 · fonte del testo

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