Mediazione civile e commerciale

Art. 9 mediazione — Dovere di riservatezza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 2010 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Testo in vigore dal 5 marzo 2010 al 18 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art9 · fonte del testo

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