Art. 6 codice privacy (Allegato A.2 Regole deontologiche) — Impegno di riservatezza

((1. Gli archivisti si impegnano a:

  • a)non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l´archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
  • b)mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell´esercizio delle proprie attivita'. 2. L´archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attivita')).

Testo vigente dal 10 aprile 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-2-regole-deontologiche-art6 · fonte del testo

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