Art. 24 mediazione — Disposizioni transitorie e finali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 2010 al 27 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Testo in vigore dal 5 marzo 2010 al 27 febbraio 2011
