Art. 16-bis mediazione — Enti di formazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

(( Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualita' della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.)) 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

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con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16bis · fonte del testo

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