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[1]Il proprietario che intenda valersi della limitazione di responsabilita' al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave, e' obbligato a fornire la prova di tale valore. La stima della nave e' fatta secondo le seguenti disposizioni:
[2]1° Nel caso di urto o di altri accidenti, a riguardo di tutti i crediti che vi si riferiscono, anche in virtu' di un contratto, e che sono sorti anteriormente all'arrivo nel primo porto toccato dopo l'accidente, come pure a riguardo dei crediti derivanti da una avaria comune da questo occasionata, la stima e' fatta sullo stato della nave al momento dell'arrivo al primo porto.
[3]Se, prima di questo momento, un nuovo accidente, indipendente dal primo, abbia diminuito il valore della nave, tale diminuzione di valore non viene calcolata nei riguardi dei crediti riferentisi all'accidente anteriore.
[4]Per gli accidenti sopravvenuti durante il soggiorno della nave in porto, la stima e' fatta sullo stato della nave in questo porto dopo l'accidente.
[5]2° Se si tratti di crediti concernenti il carico o sorti da una polizza di carico, indipendentemente dai casi previsti al n. 1 del presente articolo, la stima e' fatta sullo stato della nave al porto di destinazione dei carico o nel luogo in cui il viaggio e' rotto.
[6]Se il carico e' destinato a porti diversi e il danno si riferisca ad una medesima causa, la stima e' fatta sullo stato della nave nel primo dl detti porti.
[7]3° In tutti gli altri casi previsti nell'art. 1, la stima e' fatta sullo stato della nave al termine del viaggio.
[8]Quando il proprietario o comandante ne faccia richiesta l'Autorita' giudiziario del luogo in cui si procede alla stima, o l'Autorita', consolare all'estero, deve nominare un perito per la verificazione del valore denunziato.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
