Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. 291 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il proprietario che intenda valersi della limitazione di responsabilita' al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave, e' obbligato a fornire la prova di tale valore. La stima della nave e' fatta secondo le seguenti disposizioni:
tolto: 1° Nel caso di urto o di altri accidenti, a riguardo di tutti i crediti che vi si riferiscono, anche in virtu' di un contratto, e che sono sorti anteriormente all'arrivo nel primo porto toccato dopo l'accidente, come pure a riguardo dei crediti derivanti da una avaria comune da questo occasionata, la stima e' fatta sullo stato della nave al momento dell'arrivo al primo porto.
tolto: Se, prima di questo momento, un nuovo accidente, indipendente dal primo, abbia diminuito il valore della nave, tale diminuzione di valore non viene calcolata nei riguardi dei crediti riferentisi all'accidente anteriore.
tolto: Per gli accidenti sopravvenuti durante il soggiorno della nave in porto, la stima e' fatta sullo stato della nave in questo porto dopo l'accidente.
tolto: 2° Se si tratti di crediti concernenti il carico o sorti da una polizza di carico, indipendentemente dai casi previsti al n. 1 del presente articolo, la stima e' fatta sullo stato della nave al porto di destinazione dei carico o nel luogo in cui il viaggio e' rotto.
tolto: Se il carico e' destinato a porti diversi e il danno si riferisca ad una medesima causa, la stima e' fatta sullo stato della nave nel primo dl detti porti.
tolto: 3° In tutti gli altri casi previsti nell'art. 1, la stima e' fatta sullo stato della nave al termine del viaggio.
tolto: Quando il proprietario o comandante ne faccia richiesta l'Autorita' giudiziario del luogo in cui si procede alla stima, o l'Autorita', consolare all'estero, deve nominare un perito per la verificazione del valore denunziato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-25;868~art9 · fonte del testo
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