Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. 289 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: La responsabilita' dei proprietari di navi e' limitata al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave:
tolto: 1° per le indennita' dovute a terzi in conseguenza di danni cagionati a terra o in acqua da colpa del comandante, dell'equipaggio, del pilota e di qualsiasi altra persona al servizio della nave;
tolto: 2° per le indennita' dovute a cagione dei danni prodotti sia al carico consegnato al comandante per il trasporto, sia a qualunque altra cosa, che si trovi a bordo;
tolto: 3° per le obbligazioni risultanti da polizze di carico;
tolto: 4° per le indennita', dovute a cagione di una colpa nautica commessa nella esecuzione di un contratto;
tolto: 5° per le obbligazioni derivanti da danni cagionati a opere portuali, bacini e vie navigabili e per la obbligazione di rimuovere gli avanzi di una nave affondata e per le operazioni connesse;
tolto: 6° per le rimunerazioni di assistenza e di salvamento;
tolto: 7° per la quota di contribuzione a loro carico nelle avarie comuni;
tolto: 8° per le obbligazioni risultanti da contratti conclusi o da operazioni eseguite dal comandante in virtu' dei suoi poteri legali fuori del porto di iscrizione della nave, per i bisogni effettivi della conservazione della nave o della continuazione del viaggio, purche' questi bisogni non siano dovuti ad insufficienza o a vizio dell'armamento o dell'approvvigionamento all'inizio del viaggio.
tolto: Tuttavia per i crediti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, la responsabilita' non puo' essere superiore ad una somma complessiva di L. 700 per tonnellata di stazza della nave.
tolto: La limitazione di cui al n. 5 del presente articolo non e' applicabile ai proprietari di navi mercantili battenti bandiera di Stati che non assicurino, a questo riguardo, un trattamento di reciprocita' per le navi mercantili di bandiera italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-05-25;868~art1 · fonte del testo
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