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[1]Agli effetti dell'art. 1 sono considerati accessori della nave le indennita' per danni materiali sofferti dalla nave dopo l'inizio del viaggio e non riparati, tanto se questi danni derivino da avaria particolare, quanto se siano dovuti ad avaria comune.
[2]Non sono considerati come accessori ne' le indennita' di assicurazione ne' i premi, ne' le sovvenzioni od altri sussidi governativi.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
