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Agli effetti dell'art. 1, il nolo, compreso quello relativo al trasporto di passeggeri, e' calcolato per le navi di qualsiasi categoria in una somma corrispondente, in ogni caso, al dieci per cento del valore della nave al principio del viaggio, abbia o no la nave guadagnato un nolo.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
