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[1]Non sono ammessi da parte dei creditori cui puo' essere opposta la limitazione della responsabilita' ne' sequestri, ne' atti esecutivi, e se questi siano stati gia' iniziati debbono essere sospesi dal tribunale se il proprietario abbia depositato:

  • a)una somma corrispondente al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave determinato giusta le norme dell'art. 9;
  • b)gli interessi legali decorsi dal giorno della liquidazione dei crediti fino a quello del deposito;
  • c)l'ammontare delle spese del giudizio e di liquidazione, giusta la tassazione provvisoria disposta dal presidente del tribunale.

[2]Qualora la responsabilita' del proprietario, per gli atti o i fatti a riguardo dei quali puo' invocare il beneficio della limitazione, non sia ancora definitivamente stabilita, egli puo', con l'autorizzazione del tribunale e con le modalita' dallo stesso fissate, sostituire al deposito delle somme suindicate una solida garanzia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-25;868~art14 · fonte del testo

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