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I crediti che si riferiscono ad uno stesso accidente e quelli che non dipendono da alcun accidente e per i quali il valore della nave viene determinato in un medesimo porto, concorrono tra essi sulla somma entro i limiti della quale il proprietario e' responsabile nei loro rapporti, tenuto conto della prelazione che secondo il rispettivo grado spetta ai crediti garantiti da privilegio.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
