All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".

Testo vigente dal 8 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-10-02;283~art2 · fonte del testo

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