Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.

Abrogato dal 30 ottobre 1993

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1990 al 30 ottobre 1993. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Chiunque eserciti le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza e' punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art10 · fonte del testo

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