Art. 59
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[1]Compiuta la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al corpo Reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di eta', dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.
[2]Tale disposizione non e' applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al R. Esercito e continueranno a rimanere incorporati nel R. esercito.
[3]((Il congedo assoluto spetta anche ai militari sotto le armi che per inidoneita' fisica sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
[4]I militari del Regio esercito in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza ramo mare possono, in seguito ad accordi presi tra i Ministeri della guerra e della marina, essere trasferiti nei ruoli della Regia marina)).
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
