Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928. Leggi il testo vigente →

[1]Compiuta la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al corpo Reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di eta', dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.

[2]Tale disposizione non e' applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al R. Esercito e continueranno a rimanere incorporati nel R. esercito.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art59 · fonte del testo

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