Art. 59
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[1]Compiuta la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al corpo Reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di eta', dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.
[2]Tale disposizione non e' applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al R. Esercito e continueranno a rimanere incorporati nel R. esercito.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
