Art. 60
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio, se questo fa seguito da condanna; ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
tolto: Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari dovranno prestare, sotto le armi, tanto servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e se di leva il tempo prestato sotto le armi dalla classe cui sono trasferiti. Questi ultimi saranno considerati come trasferiti di classe per tanti anni quanti sono quelli dell'interruzione computando per anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art60 · fonte del testo
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