Art. 45
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[1]Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle Colonie italiane od in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, o come studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica avviati al sacerdozio cattolico, e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la prestazione del servizio militare sia rimandata fino al compimento del 26° anno di eta'. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa eta', od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.
[2]I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero in qualita' di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.
[3]Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualita' di missionari, per avere gia' compiuti gli studi preparatori in uno degli istituti indicati nel 1° comma del presente articolo, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
[4]Il Ministero della marina, d'accordo col Ministero degli affari esteri, potra' annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualita' di missionari all'estero.
[5]Gli inscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti italiani all'estero riconosciuti come tali, od in qualita' di missionari, per avere gia' compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dall'art. 6 della presente legge per gli inscritti che emigrano a scopo di lavoro.
[6]Ai militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime nei territori del Regno o delle Colonie, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, concernenti la dispensa provvisoria o definitiva.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
