Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I giovani gia' inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al capo dell'amministrazione del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta autorita' ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.
tolto: Per gli inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sara' subordinata a norme piu' restrittive, che saranno determinate dal regolamento.
tolto: E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorita' che sopraintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalita' ed il luogo dove e' diretto.
tolto: La facolta' di emigrare, consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui ai commi precedenti, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per la guerra.
tolto: L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma loro spettante, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministero della marina.
tolto: In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art6 · fonte del testo
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