Art. 44
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 169 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli studenti delle Universita' e degli altri Istituti superiori, ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare in base al precedente art. 43, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando si siano venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
tolto: b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta' universitaria o per l'Istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;
tolto: c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di avere conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' universitaria, o ad altro Istituto superiore;
tolto: d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.
tolto: Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sara' piu' concesso dopo il compimento del 26° anno di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art44 · fonte del testo
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