Art. 40
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In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;
- b)siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agraria, industriale o commerciale (( (perche' allievi dell'ultimo anno di corso))), corrispondenti a quelle di 2° grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che saranno specificate dal Ministero della marina di concerto con quello della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
