Art. 40
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In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;
- b)siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agraria, industriale o commerciale, corrispondenti a quelle di 2° grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che saranno specificate dal Ministero della marina di concerto con quello della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
